L’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il portavoce dei lavoratori che comunica al datore di lavoro le problematiche che possono emergere durante la quotidianità. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente. Le Parti Sociali, al fine di favorire e rafforzare la tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile, in riferimento all’art.47 del Dlgs 81/2008 e smi e all’art 87 del vigente CCNL Edile Industria, hanno deliberato che a partire dal 1° ottobre 2021 tutte le aziende iscritte e attive in Cassa Edile, con la prima denuncia utile, in assenza di RLS interno dovranno versare un contributo fissato in €155,00 (centocinquantacinque/00), aggiuntivo dei contributi dovuti alla denuncia dei lavoratori occupati. In caso di presenza di RLS l’azienda sarà tenuta a comunicare alla Cassa Edile il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro).